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Statuto Comitato Amici del Metrobosco Parco della Lambretta Art. 1 - Costituzione È costituita in Milano, presso il Circolo ACLI di via Conterosso 5, l'Associazione Culturale, non riconosciuta (art. 36 e ss. del c. civ.), di liberi cittadini di Milano e provincia denominata "Comitato amici del Metrobosco-Parco della Lambretta" ; di seguito solo Comitato. A tal fine fanno parte integrante, in quanto premessa, del presente statuto i principi ispiratori in premessa. Art. 2 - Oggetto, obiettivi dell'associazione L'associazione, ha scopi culturali e sociali, non ha pertanto scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa ha per obiettivo contribuire, attraverso il coinvolgimento dei cittadini interessati e delle istituzioni comunali, provinciali e regionali e di ogni altra utile allo scopo, alla realizzazione di un polmone verde intorno e nella città di Milano, al fine di garantirne la piena vivibilità e ristoro dei cittadini che ne usufruiscono a qualunque titolo. E' altresì scopo dell'Associazione contribuire alla istituzione di un parco, o di segni permanenti in ricordo perenne della "LAMBRETTA" simbolo della storia operaia ed industriale di Lambrate e della Zona 3, della cultura industriale ed operaia prodotta, patrimonio e memoria di tutta la città di Milano. Gli obiettivi dell’Associazione verranno perseguiti attraverso tutte le iniziative, culturali e politiche, che saranno valutate idonee allo scopo. A tale fine l'Associazione può raccogliere fondi, contributi di opere di ingegno, collaborazioni professionali con le modalità che la stessa intenderà avviare, ovvero anche mediante distribuzione di oggettistica. In tal caso l'associazione, per garantire la trasparenza dell'operazione, doterà i propri soci di apposito tesserino di riconoscimento, emetterà ricevuta e redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge. Il ricavato di tali raccolte di offerte verrà utilizzato interamente per gli scopi sociali. Art. 3 - Durata La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Art. 4 - Soci Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni che vogliono contribuire a realizzare gli scopi del Comitato Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo versando contestualmente la quota di adesione stabilita dall’assemblea dei soci. Il versamento della quota annuale è condizione per l’assunzione dello status di socio. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione. E’ facoltà del Comitato Direttivo negare e/o respingere l’adesione con decisione motivata contro la quale è ammesso appello all’assemblea generale. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos. Art. 5 - Diritti dei soci Tutti i soci maggiorenni godono, a partire dal 45esimo giorno successivo all'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Art. 6 - Decadenza dei soci I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:- dimissione volontaria;- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Contro questa decisione del Comitato Direttivo è ammesso appello alla Assemblea Generale . Art. 7 – Organi sociali Gli organi sociali sono: - l'assemblea generale dei soci;
- il presidente;
- il consiglio direttivo.
Art. 8 – Assemblea generale dei soci L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Art. 9 - Diritti di partecipazione Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Art. 10 – Convocazione e Compiti dell'assemblea ordinaria La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o sullo strumento di comunicazione web/newsgroup e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, e-mail, fax o telegramma. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura. Elegge il comitato direttivo ed esamina gli appelli dei soci. Art. 11 - Assemblea straordinaria Le eventuali modifiche del presente statuto e dei regolamenti statutari potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Art. 12 - Validità assembleare L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, in seconda convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Art. 13 - Consiglio Dirittivo Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Questa regola si applica ad ogni deliberazione sociale su qualsivoglia materia. Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni a titolo di rimborso delle spese sostenute, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti comunque non inferiore a 3. I rimanenti devono convocare senza indugio l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organismo. Devono , inoltre, garantire gli atti di normale amministrazione. Art. 14 - Convocazione del consiglio direttivo Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri. Art. 15 - Compiti del consiglio direttivo Sono compiti del consiglio direttivo: - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto;
- g) attuare le decisioni dell'assemblea dei soci;
- h) stabilire la quota associativa annua.
Art. 16 - Il bilancio Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea. Art. 17 - Il Presidente Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Art. 18 - Il Vice presidente Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Art. 19 - Il Segretario Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Art. 20 - Anno sociale L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno a partire da quello successivo alla fondazione in cui questa regola non si applica. Art. 21 – Patrimonio I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi approvate dal consiglio direttivo. Art. 24 – Sezioni L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Art. 25 - Clausola compromissoria Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato. L'arbitrato avrà sede nel luogo concordato tra le parti e il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale. Art. 26 – Scioglimento Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto. Art. 27 – Foro competente Per ogni controversia legale si riconosce come competente quello di Milano.
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